In applicazione dell’art. 11 del D.L. 138 del 13/08/2011, convertito successivamente nella Legge n. 148 del 14.09.2011:
I tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di giovani neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.